La Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 8540 del 6 maggio 2020, depositata il 17 luglio 2020, ha fatto defintivamente chiarezza in tema di deducibilità per le imprese delle somme di denaro date alla ASD attraverso le sponsorizzazioni.
Una sentenza di rilevante importanza per quelle tante imprese che con il loro fondamentale sostegno economico aiutano lo sport dilettantistico. Una sentenza che ribadisce ancora una volta che le Associazioni Sportive Dilettantistiche che ricevono denaro per sponsorizzazioni hanno il dovere, non la merà facoltà, di promuovere “l’immagine e/o i prodotti” dello sponsor.
Le spese di sponsorizzazione erogate a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono sempre deducibili nei limiti di 200 mila € annui, a condizione che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale e la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor.
Al rispetto di tali condizioni l’Amministrazione finanziaria non può effettuare alcuna valutazione sull’inerenza e sulla congruità dei costi.
L’intervento della Corte di Cassazione muove dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini IVA, IRPEF ed IRAP a seguito del disconoscimento delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla società contribuente.
Il ricorso è stato accolto in CTP (Commissione Tributaria Provinciale) ma respinto in CTR (Commissione Tributaria Regionale). Qui i giudici avevano accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sostenendo (in modo errato come evidenzierà poi la Corte di Cassazione) l’indeducibilità dei costi per difetto dei requisiti di inerenza e congruità dei medesimi.
Avverso la decisione della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 109 del TUIR nel punto in cui i giudici di merito hanno disconosciuto la deducibilità dei costi di sponsorizzazione per difetto di inerenza con l’attività d’impresa.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato la sentenza impugnata e accolto l’originario ricorso della società contribuente.
L’agenzia delle Entrate non ha messo in discussione l’effettività del costo sostenuto per la sponsorizzazione o la sua sovrafatturazione ma ha valutato la sua inerenza e congruità. E proprio sul tema della INERENZA e CONGRUITA’ interviene in modo chiarificatore la Suprema Corte che osserva come la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000 secondo cui, “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni … costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La citata disposizione ha introdotto a favore del soggetto erogante il corrispettivo una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
La Corte di cassazione, come peraltro più volte già evidenziato, ribadisce che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, affiliata ad una federazione o ad un ente di promozione sportiva;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale”.
In presenza di queste 4 condizioni non puà mai essere disconosciuto il diritto dell’impresa che ha effettuato la sponsorizzazione a detrarre fiscalmente il relativo importo.