Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 (che segue quello del 25 febbraio, quello del primo marzo, quello del 4 marzo ed il successivo dell’8 marzo) ha esteso la cd “zona rossa” e le misure previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale“.
Sospesi e limitati tutti gli spostamenti ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità (come la spesa alimentare), da obblighi connessi all’adempimento di un dovere piuttosto che da motivi di salute, (da autocertificare in aso di controllo).
Per quanto attiene specificatamente il settore sportivo (e il variegato mondo del no profit), è prevista la sospensione di eventi e competizioni “sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro“.
Sospese “le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività“; nonché “le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi“.
Al netto di ordinanze regionali e/o comunali da verificare caso per caso e della valutazione di opportunità lasciata ad ogni organizzazione, dall’esame dell’ultimo Decreto del Governo “lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro“ (ammesso che sia davvero 1 metro la distanza corretta!)
La mancata osservanzadelle disposizioni esaminate comporterà l’applicazione dell’art. 650 del codice penale in base al quale “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 Euro”.
Le misure minime di prevenzione, ribadite in tutti i decreti susseguitisi:
“a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate“.
Profili economici. Cosa fare se gli associati chiedono il rimborso delle quote mensili per il mancato svolgimento dell’attività?
Al di la la necessità di agire usando un po di buon senso e verificate modalità di adesione ed accordi vari, l’articolo 1218 del Codice Civile (Responsabilita’ del debitore) dispone: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e’ tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.“ Quindi, codice civile alla mano, messo da parte ogni riflesso commerciale, le quote incassate possono non essere restituite.
Fino a quando sono operative le limitazioni imposte dal Decreto per il contenimento del coronavirus?
Le misure esaminate saranno in vigore fino al 3 aprile 2020. Dopo si vedrà.