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DEFIBRILLATORE ED OBBLIGO DI PRESENZA DELL’ADDETTO ALL’UTILIZZO – RESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE E DELLA SOCIETA’
FONTE: https://www.studiolegalesperduti.it
“Per la sussistenza dell’illecito disciplinare di cui al citato art. 4, comma 1, CGS non è necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma specifica perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Essa è norma perfettamente autosufficiente e funge da ‘chiusura’ che permette l’applicazione delle sanzioni ove sia provata una condotta antisportiva che, anche senza una specifica violazione di legge, possa comunque affermarsi costituisca comportamento inaccettabile sotto il profilo della sua legittimità sportiva. Come ha precisato questa Corte “Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva, ha assunto una dimensione più ampia, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva” (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022). La previsione di cui all’art. 4 CGS si sostanzia pertanto in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo. E non è un caso che le sanzioni per la sua violazione non siano predeterminate nel minimo e nel massimo, perché è l’elasticità stessa che caratterizza la norma primaria, la sua adattabilità alle situazioni e la sua estrema versatilità ad essere impiegata in combinato disposto con tutta l’altra serie di disposizioni vigenti, a giustificare un sistema sanzionatorio “aperto” e funzionale alle esigenze del caso, naturalmente secondo parametri motivazionali esplicitati e che si attaglino alla singola vicenda. Il ruolo della fattispecie diventa fondamentale per la soluzione del singolo caso e per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 113/2020-2021)”.
E’ chiaro quindi come l’art. 4 sia una norma generale, sempre applicabile nei caso di condotta antisportiva, con una “elasticità” tale da non poter determinare in concreto una sanzione specifica a priori. Questo assunto, però, non deve diventare un principio attraverso il quale si sanziona ogni minima condotta anche se non disciplinata dal Codice di riferimento.
A prescindere da quello che disciplina la normativa in materia, è fondamentale che le società sportive e tutti gli operatori del settore sportivo siano informati ed applichino le procedure inerenti la fornitura degli strumenti c.d. “salvavita”.