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Safeguarding, nomina entro il 31 Dicembre 2024. Nuovo obbligo per le associazioni sportive.

Safeguarding è una parola inglese che indica l’insieme di azioni e procedure da attuare per proteggere i minori e gli adulti vulnerabili da abusi, maltrattamenti o sfruttamento.

Con la delibera n. 255 del 25 luglio 2023, il CONI ha disposto che tutte le associazioni sportive devono nominare un proprio Responsabile Safeguarding. Si tratta di un preciso obbligo di legge. La Delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 del 25 luglio 2023 ha introdotto la figura del “responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni”, che di fatto si aggiunge al responsabile per la protezione dei minori già previsto dal D.Lgs. 36/2021. Si tratta della figura del “Safeguarding Officer” prevista sia a livello federale e di Enti di promozione sportiva che a livello di singole associazioni sportive. A questa figura è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle norme di tutela previste dai codici di condotta e delineate nei Mog e segnalare eventuali violazioni alle autorità competenti.

Safeguarding: compiti e responsabilità.

  • Monitoraggio e controllo: Ii responsabile deve vigilare costantemente sul rispetto delle norme di tutela all’interno dell’associazione. Questo include l’osservazione delle pratiche quotidiane, la verifica delle procedure in atto e l’identificazione di potenziali aree di rischio.
  • Prevenzione e contrasto: deve sviluppare e implementare strategie per prevenire abusi, violenze e discriminazioni. Ciò può includere la formazione del personale, l’organizzazione di workshop per atleti e genitori, e la creazione di materiali informativi.
  • Protezione dell’integrità psicofisica: il responsabile deve essere il punto di riferimento per qualsiasi questione relativa al benessere psicologico e fisico degli atleti, soprattutto dei minori.
  • Vigilanza sui modelli organizzativi: deve assicurarsi che l’associazione adotti e aggiorni regolarmente i Modelli Organizzativi e di Gestione (MOG) e i codici di condotta, verificando che siano in linea con le normative vigenti e le best practices del settore.
  • Gestione delle segnalazioni: è il referente principale per ricevere e gestire eventuali segnalazioni di comportamenti inappropriati o situazioni di rischio.
  • Attività ispettiva: ha il potere di condurre ispezioni e audizioni per verificare il rispetto delle norme e investigare su eventuali segnalazioni ricevute.

Safeguarding: requisiti e professionalità richieste.

Colui che intende ricoprire l’incarico di safeguarding deve possedere determinate caratteristiche. In primis, autonomia ed indipendenza. L’incaricato per esempio non dovrebbe essere persona con ruoli operativi all’interno dell’associazione. Non può esserci identità tra controllato e controllante, e deve essere assicurata l’autonomia del safaguarding da interferenze o condizionamenti esterni (Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013, sent. n. 4677). Sono pertanto da non considerare idonei per ricoprire l’incarico: 

  1. soggetti sottoposti al potere gerarchico dell’organo dirigente dell’associazione sportiva, che svolgono compiti connessi alle aree a rischio commissione reati.
  2. soggetti terzi che svolgono funzioni operative rilevanti nelle aree a rischio reato (es. allenatori, personale tecnico-sanitario, osservatori)

È preferibile che abbia una formazione in ambito psicologico, pedagogico o legale, con particolare focus sulle tematiche legate alla tutela dei minori. Abbia doti empatiche e capacità relazionali per poter instaurare rapporti di fiducia con atleti, genitori e staff, mantenendo al contempo la necessaria autorevolezza ed il necessario distacco. Reputazione irreprensibile. Certificato penale del casellario giudiziale (noto come “certificato antipedofilia”) immacolato. Presenza fisica e capacità di intervenire in caso di necessità. Appare chiaro dunque che a ricoprire questo ruolo non dovrebbe essere un allenatore o un istruttore, poiché potrebbero essere oggetto di segnalazioni. Un professionista esterno (come un avvocato o uno psicologo) potrebbe essere la figura giusta. Non può, invece, essere nominato il Presidente o un altro membro del Consiglio direttivo. 

La nomina formale spetta all’organo amministrativo dell’associazione.

Comunicazioni obbligatorie della persona scelta per il ruolo di safeguarding:

    • All’organismo affiliante (FSN, DSA o EPS) 
    • Ai soci e tesserati, tramite sito web e affissione in sede
    • Al responsabile federale delle politiche di Safeguarding

 

 

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