Il trattamento fiscale di favore è applicabile esclusivamente per le attività non commerciali a prescindere dalla forma giuridica dell’ente
Ordinanza n. 29510 del 24 ottobre 2023 (udienza 16 ottobre 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Fuochi Tinarelli Giuseppe
In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta, prevista dall’art. 148 D.P.R. n. 917 del 1986, in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI (cfr. Cass. n. 16449 del 2016).
In caso di associazioni sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e sempre che si conformino alle clausole contenute nello statuto e nell’atto costitutivo. L’esenzione d’imposta dipende comunque non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro.