Fisco e Sport
ASD: l’importanza di presentare per tempo il modello EAS
Una società sportiva dilettantistica ha dimenticato di presentare entro il 30 novembre, termine previsto per beneficiare della remissio in bonis, il modello EAS. Se lo presenta a dicembre può continuare ad usufruire delle agevolazioni correlate all’onere dell’invio di tale modello?
Gli enti che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, intendano avvalersi delle misure fiscali di favore previste dall’articolo 148 del Tuir, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il cosiddetto modello EAS (Enti Associativi).
Le conseguenze legate alla tardiva presentazione del modello EAS sono contenute nella circolare 18/2018 dell’Agenzia delle Entrate, in cui si precisa che nel caso in cui il modello venga trasmesso oltre i termini ordinari, oppure oltre il termine per beneficiare dell’istituto della remissione in bonis, l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo con riferimento all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione dello stesso modello.
In tale situazione, le agevolazioni saranno applicabili, a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello EAS, anche se ricadenti nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione. Restano escluse, quindi, le operazioni compiute prima della presentazione del modello, comprese quelle che ricadono nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.