Fisco e Sport
Circoli e Associazioni Sportive: l’esenzione fiscale non è automatica.
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Luciotti Lucio – Est. Putaturo Donati Viscido di Nocera M. G. (Ordinanza n. 31714 del 27 ottobre 2022)
L’esonero dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) è in deroga alle regole ordinarie e occorre dimostrarne i presupposti per poterne beneficiare
In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro – come si evince dall’art. 111, comma 2, del DPR n. 917 del 1986 svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale; il citato art. 111, comma 1 – in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo costituisce, d’altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo decreto, secondo cui l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: con la conseguenza che l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c. (cfr. anche Cass. n. 32119 del 2018).
Ordinanza n. 31714 del 27 ottobre 2022 (udienza 12 ottobre 2022).
Più semplicemente. la vendita di beni non è tassabile solo se fatta in favore degli associati. Sempre non tassabili sono le quote associative incassate dal circolo (per l’utilizzo, ad esempio, di un campo di gioco). In tutti gli altri casi, le somme incassate per prestazioni rese a terzi (soggetti non associati, quindi privi della tessera associativa) sono assolutamente soggette ad imposizione fiscale.