Fisco e Sport
I compensi della società sportiva dilettantistica dati ai collaboratori per lo svolgimento delle discipline sportive, sono “redditi diversi”
Le somme che una società sportiva dilettantistica corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa gestite, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) sia per l’assistenza agli atleti in occasione di allenamenti e di competizioni, possono essere ricondotte tra I redditi diversi, a condizione che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalle Federazioni o dagli Enti di promozione sportiva.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 190 del 13 aprile 2022.
In base all’art. 67, comma 1, TUIR, i redditi sono diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
Tra i redditi diversi, la lettera m) del comma 1 ricomprende i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Trattandosi di redditi diversi, le prestazioni in parola devono essere effettuate senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore nonché essere prive del carattere di professionalità, caratteristiche che le farebbero ricondurre, rispettivamente, al rapporto di lavoro dipendente ed all’esercizio di arti e professioni esclusi, per espressa previsione normativa, dall’applicazione del medesimo articolo 67.
A tali compensi si applica il regime agevolativo di cui all’art. 69, comma 2, TUIR (come modificato dall’art. 1, comma 367, lettere a-b, legge n. 205/2017), ai sensi del quale i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro e dall’articolo 25, comma 1, legge n. 133/1999.
In applicazione di tali disposizioni, sui redditi fino a 10.000 euro, gli sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare l’IRPEF e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Sui redditi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23%, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali, ai sensi dell’art. 25, comma 1, legge n. 133/1999. Anche per tali importi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Sulle somme che eccedono la soglia di 30.658,28 euro è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23 per cento (che corrisponde all’aliquota fissata per il primo scaglione IRPEF), a cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali.
Al riguardo, con la risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 è stato chiarito che con l’espressione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo in argomento i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico. In particolare, come già chiarito, la disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri) ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all’evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.
L’ambito applicativo dell’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR è stato ampliato dall’art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 , che, fornendo un’interpretazione autentica della norma, ha chiarito che “Nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi […] e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
Ciò comporta che l’intervento normativo recato dall’art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 ha ampliato non solo il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ma anche quello dei soggetti destinatari del regime di favore eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva.
Sul tema delle condizioni che consentono l’applicazione del regime agevolativo in parola, con particolare riferimento alle caratteristiche dei soggetti che effettuano le suddette attività, è intervenuta la lettera circolare del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nella quale è stato chiarito che alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
– che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
– che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.
Pertanto, le somme che la Società sportive dilettantistica corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l’assistenza agli atleti in occasione di allenamenti e di competizioni, possono essere ricondotte alla previsione normativa di cui alla lettera m), comma 1, dell’articolo 67 del TUIR a condizione, altresì, che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalle Federazioni e dagli Enti.