Usufruiscono del particolare regime di tassazione riservato ai compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche solo le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività sportive .
I compensi corrisposti dall’Asd ai custodi, ai giardinieri e agli addetti alle pulizie del palazzetto dello sport tenuto in gestione, non rientrano tra i redditi diversi, in quanto relativi a prestazioni non strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 189 del 12 aprile 2022.
L’interpello è presentato da un’Associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta dal Coni, che eroga compensi “dilettantistici” ad atleti, allenatori, massaggiatori, istruttori, dirigenti, amministratori e che, avendo ottenuto, tramite gara pubblica, la gestione di un palazzetto dello sport, vuole sapere in quale “casella” reddituale inquadrare i compensi erogati per le mansioni di giardiniere, custode e addetto alle pulizie. Sono, chiede l’Asd, ricompresi nell’ambito dei redditi diversi?
L’Agenzia delle Entrate si richiama all’articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir, che inquadra tra i redditi diversi, ai quali si applica il regime fiscale agevolativo dettato dall’articolo 69, comma 2, dello stesso Testo unico, anche i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, finalizzate alla realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche e precisa il perimetro applicativo della norma è stato ampliato dall’articolo 35, comma 5, del Dl n. 207/2008, il quale ha chiarito che “nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
In pratica, evidenzia l’Agenzia, è stato allargato non soltanto il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, ma anche, come evidenziato con la risoluzione n. 38/2010, quello dei destinatari del regime agevolato, cioè coloro che svolgono attività “propedeutiche” (formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica), a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.
Nel merito specifico delle condizioni che consentono l’applicazione del regime agevolativo, l’amministrazione richiama la lettera circolare del 1° dicembre 2016, con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che sono essenzialmente due:
- che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
- che il percettore dei compensi svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.
Ciò premesso, ne deriva che le prestazioni rese dai custodi, dai giardinieri e dagli addetti alle pulizie del palazzetto non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’Asd istante e pertanto i relativi compensi non riconducibili fra i redditi diversi cui applicare la connessa disposizione agevolativa.