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Asd e Ssd (dal 1° gennaio 2022): benefici fiscali solo con l’iscrizione al nuovo registro nazionale

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L’attività sportiva dilettantistica può essere svolta dalle associazioni di cui al Libro I del Codice civile o da società di capitali o di persone senza fini di lucro, di cui al Libro V del Codice civile.
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), sia riconosciute che non riconosciute, sono enti non commerciali disciplinati nel Libro I del Codice civile (articoli da 14 a 42-bis). La principale fonte giuridica che regola la vita di queste associazioni è l’atto costitutivo e/o lo statuto dell’Ente.
Le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro (SSD) sono quelle istituite con legge n. 289/2002, e sono disciplinate dal Libro V del Codice civile sia nella forma di società di capitali che di persone senza fini di lucro, che sono sempre considerate enti commerciali.
Con la Riforma del Terzo settore, le ASD e SSD potranno scegliere di avvalersi delle misure agevolative previste dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) iscrivendosi al RUNTS o di continuare ad avvalersi del regime fiscale agevolato della legge n. 398/1991.

L’opzione del regime fiscale agevolato

Per usufruire dei vantaggi previsti dalla legge n. 398/1991 le ASD e le SSD devono esercitare l’opzione prevista dall’art. 1 della stessa legge, comunicando ciò agli Uffici della SIAE e dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio, in ragione del domicilio fiscale dell’ente o società che ne fa richiesta. L’opzione ha effetto a partire dal primo giorno dell’anno solare successivo a quello in cui è esercitata ed è valida, ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.P.R. n. 544/1999, per un quinquennio e fino a quando non è revocata dall’interessato o nel caso in cui vengono meno i seguenti requisiti previsti dalla legge:
– assenza del fine di lucro dell’associazione o della società che svolge attività sportiva dilettantistica;
– affiliazione alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, quindi anche alle discipline sportive associate facente parte del CONI.
Per poter usufruire delle agevolazioni tributarie previste dalla legge n. 398/1991 e dall’art. 90 della legge n. 289/2002, le ASD e SSD devono essere riconosciute dal CONI e iscritte nel “Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso”.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, istituito dal D.Lgs. n. 39/2021 “Riforma dello Sport”, tenuto dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prende il posto dell’analogo registro tenuto dal Coni. In esso si devono iscrivere le ASD e le SSD per il riconoscimento ai fini sportivi e per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, compreso in primo luogo, il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991.
Il nuovo Registro è attivo a partire dal 1° gennaio 2022. In esso sono state trasferite le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte fino a quella data nel Registro tenuto dal CONI e sarà gestito con modalità telematiche dalla società Sport e Salute Spa.
Per accedere ai benefici fiscali della legge n. 398/1991, le ASD e SSD devono essere costituite mediante atto scritto e lo statuto delle SSD deve essere redatto in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell’art. 90, legge n. 289/2002.

Le agevolazioni tributarie per ASD e SSD?

La disciplina agevolata vale sia per le imposte dirette (IRES e IRAP), sia per quelle indirette (IVA).
Con l’adesione al regime agevolato della legge n. 398/1991, le entrate delle attività commerciali vengono assoggettate a tassazione IRES solo per il 3%, con una deduzione del 97% dei proventi derivanti da attività commerciali.
Il regime è applicabile qualora tali enti, durante il periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore a 400.000 euro.
Nella soglia dei 400.000 €  rientrano tutte le tipologie dei ricavi previsti dall’art. 85 TUIR e le sopravvenienze attive di cui all’art. 88 TUIR. Non vi rientrano le plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 TUIR e il premio di addestramento e di formazione tecnica di cui all’art. 6, legge n. 91/1981 che sarà abrogato il 31 dicembre e sostituito dall’art. 31, D.Lgs. n. 36/2021. Oltre a questi non si devono considerare i proventi che non costituiscono reddito imponibile IRES, cioè i ricavi delle attività istituzionali delle ASD e SSD, quelli delle attività commerciali che non si considerano tali se sono svolte con gli associati o soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali di esse ai sensi dell’art. 148 TUIR, le raccolte pubbliche di fondi e i contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni.
Per rientrare nell’importo di 400.000 € non è necessario l’incasso del provento ma basta la fatturazione nel periodo di imposta precedente. Questi proventi sono soggetti all’IVA se derivano da cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 1, D.P.R. n. 633/1972, ma nel calcolo del limite di 400.000 euro annui vanno considerati al netto dell’IVA e al netto dell’eventuale imposta sugli intrattenimenti.
Tali attività commerciali devono essere distinte ma connesse agli scopi istituzionali.
Se le società sportive dilettantistiche non esercitano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale previsto dalla legge n. 398/1991 e non hanno la qualifica di impresa sociale, ad esse si applica il regime normale IRES previsto per le società commerciali.

Decadenza dai benefici del regime agevolato?

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2018 ha, tra l’altro, chiarito che si decade dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 quando il limite annuo di 400.000 € di proventi da attività commerciali è stato superato e, a partire dal mese successivo del superamento, si applica il regime ordinario. La cessazione può avvenire anche per revoca ed è vincolante per 5 anni.
Se il superamento del limite avviene nell’ultimo mese del periodo d’imposta, il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 si applica per l’intero periodo d’imposta, mentre quello ordinario si applicherà nel successivo periodo d’imposta.
La stessa circolare ha specificato che nel limite di 400.000 € annui da proventi da attività commerciali rientrano solo i ricavi delle attività commerciali che devono essere autonome e distinte ma connesse agli scopi istituzionali della ASD o SSD, cioè allo svolgimento di una o più attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che sono escluse dal regime fiscale agevolato “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con altri operatori di mercato (imprese), per esempio avvalendosi di strumenti pubblicitari”.

Altri vantaggi per chi esercita l’opzione

Inoltre, chi ha esercitato l’opzione è esonerato dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. n. 600/1973 e dagli obblighi previsti dal Titolo II del D.P.R. n. 633/1972, cioè essenzialmente:
– dalla fatturazione delle operazioni (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie);
– dalla registrazione delle fatture;
– dall’emissione di ricevute fiscali e scontrini;
– dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
In tal modo non sarà necessario:
– la tenuta delle scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati;
– la tenuta del libro inventari;
– la redazione del bilancio.
Sono altresì esonerati dagli obblighi previsti dal decreto IVA (in pratica dall’art. 21 all’art. 40) in merito al trattamento IVA.
Con il D.Lgs. n. 544/1999 è stato previsto che le ASD e SSD debbono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle Finanze. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’art. 39, D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 22, D.P.R. n. 600/1973.
In sostanza, bisogna tenere solo il registro delle entrate e delle uscite di cassa e banca così come previsto dagli articoli 8 e 13, D.P.R. n. 640/1972, opportunamente integrate con qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali.
Devono, inoltre, versare l’IVA ogni tre mesi tramite modello F24, redigere e approvare il rendiconto economico e finanziario di fine anno, nonché tenere il libro soci e il libro dei verbali delle assemblee.
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