L’attività sportiva dilettantistica può essere svolta dalle associazioni di cui al Libro I del Codice civile o da società di capitali o di persone senza fini di lucro, di cui al Libro V del Codice civile.
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), sia riconosciute che non riconosciute, sono enti non commerciali disciplinati nel Libro I del Codice civile (articoli da 14 a 42-bis). La principale fonte giuridica che regola la vita di queste associazioni è l’atto costitutivo e/o lo statuto dell’Ente.
Le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro (SSD) sono quelle istituite con legge n. 289/2002, e sono disciplinate dal Libro V del Codice civile sia nella forma di società di capitali che di persone senza fini di lucro, che sono sempre considerate enti commerciali.
Con la Riforma del Terzo settore, le ASD e SSD potranno scegliere di avvalersi delle misure agevolative previste dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) iscrivendosi al RUNTS o di continuare ad avvalersi del regime fiscale agevolato della legge n. 398/1991.
L’opzione del regime fiscale agevolato
Per usufruire dei vantaggi previsti dalla legge n. 398/1991 le ASD e le SSD devono esercitare l’opzione prevista dall’art. 1 della stessa legge, comunicando ciò agli Uffici della SIAE e dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio, in ragione del domicilio fiscale dell’ente o società che ne fa richiesta. L’opzione ha effetto a partire dal primo giorno dell’anno solare successivo a quello in cui è esercitata ed è valida, ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.P.R. n. 544/1999, per un quinquennio e fino a quando non è revocata dall’interessato o nel caso in cui vengono meno i seguenti requisiti previsti dalla legge:
– assenza del fine di lucro dell’associazione o della società che svolge attività sportiva dilettantistica;
– affiliazione alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, quindi anche alle discipline sportive associate facente parte del CONI.
Per poter usufruire delle agevolazioni tributarie previste dalla legge n. 398/1991 e dall’art. 90 della legge n. 289/2002, le ASD e SSD devono essere riconosciute dal CONI e iscritte nel “Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso”.