Il Superbonus è previsto dall’articolo 119 del decreto “Rilancio” per incentivare la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici) e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra i soggetti che possono usufruire della detrazione vi sono anche le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23luglio 1999, n. 242 (CONI) limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.
Per accedere al super sconto fiscale è necessario che la spesa sia sostenuta dal proprietario o detentore dell’immobile fin dall’avvio dei lavori o dal momento del sostenimento della spesa, se precedente. Il beneficiario può essere quindi:
- il titolare di un diritto reale sull’immobile, anche di godimento;
- chi detiene l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o a un contratto di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
L’Agenzia delle entrate ribadisce che la società potrà applicare la detrazione del 110% in relazione ai soli costi attribuibili ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio destinata agli spogliatoi.
Se la riqualificazione energetica interesserà anche altre strutture, oltre gli spogliatoi, si dovranno fatturare distintamente le spese riferite all’intervento realizzato sugli spogliatoi e quelle riguardanti il resto del centro sportivo. In alternativa, dovrà richiedere un’apposita attestazione che indichi le suddette spese rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione oppure dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.