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Il presidente di una associazione risponde sempre dei debiti sociali, abbia o meno agito concretamente.

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Cassazione civile, sezione VI – Ordinanza n. 4818 del 23 febbraio 2021

Il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta non può sottrarsi, ai fini fiscali, dalla responsabilità solidale con l’associazione, di cui all’articolo 38 c.c., adducendo la sua mancata ingerenza nella concreta gestione dell’associazione. Il disposto dell’art. 38 del codice civile, secondo cui dei debiti di una associazione non riconosciuta rispondono coloro che hanno agito in nome e per conto della stessa (laddove il fondo sociale non sia sufficiente), non trova applicazione in materia tributaria.

L’art. 38 c.c. presta il fianco a facili strumentalizzazioni a fini elusivi e non tiene conto dei poteri attribuiti, dalle disposizioni in materia tributaria, al rappresentante fiscale dell’associazione, essendo quest’ultimo non solo obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall’associazione che rappresenta, a pena di incorrere in eventuali responsabilità sanzionatorie, ma è altresì tenuto ad operare, se necessario, le necessarie rettifiche; a provvedere, dopo la presentazione della relativa dichiarazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti ed ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso il pagamento delle imposte dovute, con la conseguenza che, ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta in materia tributaria, ciò che rileva è non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente rappresentato, ma altresì il corretto adempimento degli obblighi tributari su di lui incombenti, dovendosi accertare in concreto se il legale rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’associazione non riconosciuta, abbia adempiuto agli obblighi tributari cui è tenuto, atteso che solo in tale ultima ipotesi egli può essere ritenuto esente da eventuali corresponsabilità.

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