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Il “nuovo Presidente” dell’associazione non scappa dai debiti fiscali pregressi

Con la sentenza 1730 del 17 maggio 2021, la Commissione Tributaria della Calabria ha stabilito che il soggetto che subentra alla guida di un’associazione non riconosciuta risponde delle obbligazioni fiscali degli esercizi precedenti, anche se queste siano state contratte dal precedente legale rappresentante, avendo l’onere di presentare le dichiarazioni dei redditi dell’ente.

Nella sentenza in esame, la Commissione Tributaria della Calabria affronta la questione della asserita carenza di legittimazione passiva (in altre parole, di responsabilità) del nuovo presidente rispetto alla pretesa tributaria, poichè la qualifica di legale rappresentante dell’associazione sportiva veniva assunta solo dopo l’anno fiscale oggetto di accertamento a carico dell’ente, con la conseguente propria irresponsabilità per le obbligazioni sorte in precedenza. A cio si aggiunge la non provata una sua ingerenza nelle scelte dell’associazione, prima dell’assunzione della carica di presidente.

Sul punto – osserva, tuttavia, la Ctr –il principio affermato e più volte ribadito dalla Corte di legittimità è  che il soggetto che subentra alla guida di un’associazione non riconosciuta (art. 38 cc), risponde delle obbligazioni fiscali degli esercizi pregressi, anche se eventualmente contratte dal precedente legale rappresentante/presidente, in virtù dell’onere di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi e di operare, ove necessario, le rettifiche della stessa. A maggior ragione se il “nuovo legale rappresentante/presidente” ancor prima della formale assunzione della qualifica di legale rappresentante dell’associazione, era colui il quale effettuava, anche nell’anno di imposta considerato, le movimentazioni finanziarie per conto dell’associazione, operando direttamente sul conto corrente dell’associazione.

Conclusioni
A mente dell’articolo 38 cc, come noto, delle obbligazioni delle associazioni non riconosciute, quali le associazioni sportive, rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
La pronuncia in commento, in particolare, ribadisce l’orientamento della giurisprudenza secondo cui rispondono dei debiti fiscali dell’ente, sia coloro che si occupano degli adempimenti dell’associazione che il rappresentante legale della stessa.
Infatti, i debiti in questione sorgono non su base negoziale ma ex lege ed il rappresentante legale, identificato con il Presidente, appare il soggetto che, in forza del ruolo posseduto, detiene la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato (cfr. Cassazione n. 19985/2019).
Non solo, egli ha anche l’onere di verificare la correttezza della situazione fiscale dell’ente, relativa agli esercizi in cui non era in carica, dovendo presentare le dichiarazioni fiscali e potendo, in caso di riscontrate irregolarità, procedere alla rettifica delle dichiarazioni sottoscritte dal precedente Presidente.

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