La convenzione stipulata tra l’associazione e il Comune per la manutenzione e la custodia degli impianti sportivi costituisce titolo idoneo per consentire l’applicazione delle agevolazioni.
Gli interventi di riqualificazione energetica attuati da una associazione sportiva dilettantistica sulla palestra della scuola media data in concessione dal Comune, in virtù di una convenzione in vigore dal 1° settembre 2020, usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus per i soli locali degli spogliatoi. Questo, in sintesi, il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 515 del 27 luglio 2021.
L’interpello è stato presentato da un associazione sportiva dilettantistica regolarmente iscritta al registro Coni, che intende effettuare degli interventi di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà comunale. L’istante rappresenta che dal 2010 è stata stipulata una convenzione con l’Amministrazione comunale, rinnovata per il periodo settembre 2020 – settembre 2021, in virtù della quale l’ente concede all’associazione l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per l’espletamento delle attività, anche didattiche, dell’esercizio sportivo, nonché dei servizi ad essi inerenti.
Si tratta in particolare dell’utilizzo da parte dell’Asd, fuori dall’orario scolastico, degli impianti, con annessi spogliatoi e docce relativi a campo di calcio in erba sintetica, pista per atletica leggera, palestra grande (scola media) e palestra piccola (scuola elementare).
Dal momento che la palestra della scuola media necessita di interventi di riqualificazione energetica l’associazione intende effettuare i lavori necessari d’accordo con l’Amministrazione comunale e chiede se, in base alla convenzione stipulata, possa fruire delle agevolazioni previste dall’articolo 119 del Dl n. 34/2020, per gli interventi che intende eseguire sugli immobili di proprietà del comune.
L’Agenzia delle entrate per meglio articolare il proprio parere ricorda la normativa e la documentazione di prassi inerente le agevolazioni previste dal Superbonus che consentono la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Vengono richiamati anche i diversi provvedimenti direttoriali inerenti le modalità della norma agevolativa e le circolari e risoluzioni con le quali sono stati forniti i necessari chiarimenti in merito e l’Agenzia ricorda che per le questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d’interpello consultabili nell’apposita area tematica presente sul proprio sito istituzionale.
Nello specifico, per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, il comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, alla lettera e) prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche “agli interventi effettuati”, dalle “associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.
Al riguardo l’Agenzia ricorda che con la circolare n. 24/2020 ha chiarito che ai fini dell’applicazione della norma quello che conta è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi da parte sia dei proprietari che dei detentori dell’immobile in base a un titolo idoneo nel momento di inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori, nonché la destinazione dell’immobile “a spogliatoio” per lo svolgimento della proprie attività.
Pertanto, chiarisce l’Agenzia, il beneficiario può:
essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull’immobile
detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia questa ritiene che la Convenzione avente ad oggetto la “manutenzione e custodia degli impianti sportivi” con l’utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, anche se in maniera non esclusiva, sia titolo idoneo a consentire all’associazione istante l’applicazione delle agevolazioni fiscali relative al Superbonus perché il sistema di protocollazione adottato dal Comune garantisce che l’associazione ha la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo, in base al rinnovo della convenzione, dal 1° settembre 2020, cioè prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.
Quindi, conclude l’Agenzia, in presenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla norma, previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l’accesso al Superbonus per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico effettuati sulla palestra della scuola media di proprietà del comune, ma solo per la parte adibita a spogliatoi.