L’istituto previdenziale ricorda, innanzitutto, che per il periodo residuo di utilizzo del beneficio, il cui arco temporale si estende dal 5 marzo al 31 luglio di quest’anno, sono state ampliate le modalità di fruizione del bonus e aumentato l’importo spettante per le diverse categorie degli ammessi.
Riguardo le modalità di fruizione, si può optare per l’utilizzo del “Libretto Famiglia” istituito dall’articolo 54-bis del Dl n. 50/2017 dove il genitore beneficiario e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali accessibile sul sito seguendo le relative istruzioni o, in alternativa, è prevista la novità dell’opzione di fruire in tutto o in parte del bonus chiedendo l’accredito dell’importo spettante direttamente sul conto corrente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (articolo 2 del Dlgs n. 65/2017), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia non è compatibile con la fruizione di quello per asili nido, introdotto dal Bilancio 2017, negli stessi periodi di giugno e luglio.
A chi è destinato
Il bonus baby-sitting e quello per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia è destinato a:
- dipendenti del settore privato
- iscritti alla gestione separata dell’Inps
- lavoratori autonomi iscritti e non iscritti all’Inps.
È riconosciuto anche per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, quali medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia, operatori sociosanitari; inoltre, è destinato anche al personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il documento di prassi dell’Inps ricorda che i benefici vengono riconosciuti ai genitori di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020 e che, ove siano presenti figli con disabilità greve accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, non si tiene conto di tale limite di età.
I bonus continuano ad essere previsti in alternativa al “congedo Covid” istituito dall’articolo 23 del Dl “Cura Italia” che viene incrementato fino a un massimo di complessivi 30 giorni dall’articolo 72, comma 1, del Dl n. 34/2020.
L’importo varia in base al percettore
Per coloro che rientrano nella descrizione dei soggetti di cui all’articolo 23 del decreto “Cura Italia” il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate nell’intero periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020; nel caso di utilizzo, invece, da parte dei lavoratori dipendenti (articolo 25 del “Cura Italia”) l’importo è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2.000 euro.
Per quanto riguarda il limite complessivo occorre tener conto sia dell’importo del bonus eventualmente già utilizzato nella prima fase di emergenza sia del congedo anch’esso già richiesto e utilizzato in tale periodo. Infatti, se il nucleo familiare del lavoratore del settore privato ha già percepito 600 euro ad aprile potrà richiedere il nuovo bonus baby-sitting o optare per i servizi integrativi per l’infanzia, senza superare l’importo complessivo di 1.200 euro, che diventano 2.000 per i dipendenti della sanità e del comparto sicurezza.
Ancora, se nello stesso nucleo familiare ci sono più figli minori con età compresa nei limiti previsti, si può percepire il bonus per tutti formulando più domande e, anche in questo caso, non si può superare il limite complessivo previsto.
La circolare dell’Inps ribadisce, ancora una volta, l’alternatività dell’incentivo rispetto al “congedo Covid”, permanendo, dunque, l’incompatibilità tra i due istituti stabilita dal “Cura Italia”.
In tal senso, vanno tenute distinte le posizioni di coloro che, al momento della nuova richiesta, non hanno usufruito del “congedo Covid” da quelle di quanti lo avevano già richiesto ed erano stati autorizzati per un periodo fino a 15 giorni o per un periodo oltre i 15 giorni.
La circolare, inoltre, contiene una dettagliata spiegazione delle modalità di fruizione dei bonus spettanti e della loro incompatibilità, precisando che, tenuto conto che la modalità di lavoro agile è divenuta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, le agevolazioni possono spettare anche in caso di smart working da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.
Bonus per servizi integrativi per l’infanzia
Il decreto “Rilancio” ha introdotto, in alternativa al bonus baby-sitting da utilizzare mediante il “Libretto Famiglia”, la possibilità di optare, per una parte o per tutto l’importo spettante, per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, quindi se il nucleo familiare non è già percettore di servizi di baby-sitting (né di “congedo Covid”), potrà percepire la somma pari a 1.200 euro, o 2.000 euro, da utilizzare in quota parte per i servizi di baby-sitting e in parte per i servizi integrativi per l’infanzia nel periodo fino al 31 luglio.
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato tramite accredito su c/c bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso Poste italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.
Occorre ricordare che in caso di opzione per il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido introdotto dal Bilancio 2017, quindi nel caso in cui le mensilità di giugno e luglio di tale beneficio siano state già prenotate nell’apposita procedura le stesse mensilità non saranno rimborsate, dando priorità alla prestazione legata all’emergenza, che risulta più favorevole all’utente.
In caso di scelta del bonus per l’iscrizione al centro estivo o ai servizi integrativi per l’infanzia, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, eccetera) che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un minimo di una settimana e l’importo della spesa da sostenere. Il bonus verrà corrisposto integralmente nel caso di prenotazione di tutte le settimane ricadenti nel periodo indicato, fermo restando la possibilità di presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva del bambino anche presso altra struttura. Nella procedura dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita Iva del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura.
Compilazione e presentazione della domanda
L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi integrativi per l’infanzia è disponibile nel sito Inps, seguendo il percorso: sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby- sitting”.
Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi Inps ed essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
- Pin ordinario o dispositivo rilasciato dall’Inps
- Spid di livello 2 o superiore
- Carta di identità elettronica 3.0
- Carta nazionale dei servizi (Cns).
Quanti non abbiano alcuna delle credenziali descritte possono richiedere il Pin all’Inps.