Il Decreto Rilancio contiene molteplici disposizioni a favore del mondo sportivo, sia per Associazioni ASD e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI ma anche per i rispettivi collaboratori (lavoratori autonomi, co.co.co. e sportivi dilettanti). Si tratta di aiuti economici sia sotto forma di esborsi diretti e contributi, sia attraverso incentivazioni fiscali mediate, proroghe dei versamenti e crediti d’imposta.
Art. 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
Confermata anche per il mese di aprile l’indennità di 600 euro già prevista per autonomi e professionisti (anche sportivi) dagli articoli 27 e seguenti dal “Cura Italia“, con possibilità di ulteriori 1000 € a maggio per:
– “liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019”;
– “lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Tali indennità vengono erogate dall’INPS “in unica soluzione, previa domanda” (a condizione che non sia già stata presentata per il mese di marzo 2020) e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Al comma 14 si specifica infine che “decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020”.
Art. 98 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
Bonus di 600 euro per sportivi dilettanti. Estesa anche ad aprile e maggio l’indennità di 600 euro per gli sportivi dilettanti “già attivi alla data del 23 febbraio 2020” e “impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche”.
Il pagamento viene erogato da Sport e Salute S.p.A. previa richiesta (fatta eccezione per coloro che ne hanno già beneficiato a marzo, per i quali l’accredito avverrà “senza necessità di ulteriore domanda”) e non concorre alla formazione del reddito imponibile, restando esclusi i titolari di altra forma di reddito da lavoro, reddito di cittadinanza, e reddito di emergenza.
Spetta invece al MEF emanare “di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport” entro 7 giorni dell’entrata in vigore del presente provvedimento, il decreto di individuazione delle modalità per l’inoltro delle domande, “i documenti richiesti e le cause di esclusione”.
Cassa integrazione per sportivi professionisti. Un’importante novità è racchiusa nel comma 7, il quale stabilisce il trattamento di cassa integrazione a favore dei “lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro”, per un periodo della durata massima di 9 settimane.
Art. 216 – Disposizioni in tema di impianti sportivi
Ulteriore sospensione dei canoni di locazione e concessori. Ampliata la finestra temporale di sospensione del pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici.
I versamenti dei relativi canoni potranno dunque essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente:
– in un’unica soluzione entro il 31 luglio (ex 30 giugno);
– tramite rate mensili (4 al massimo) di pari importo, a partire da luglio.
Sempre in tema di impianti sportivi l’articolo 30 del Decreto Rilancio ha stabilito che “l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” dispone una riduzione degli oneri delle bollette elettriche relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020, limitatamente al “trasporto e gestione del contatore” oltreché agli “oneri generali di sistema“; previsione, questa, da adottarsi con “propri provvedimenti” nonché valevole per tutte le utenze elettriche non ad uso domestico.
Proroga della scadenza dei rapporti concessori. Il secondo comma introduce la possibilità per “le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici” di concordare, previa richiesta del concessionario, “la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto”.
Riduzione del canone per impianti sportivi in affitto da privati. Nel “Cura Italia” erano state dimenticate le ASD e le SSD titolari di contratti di locazione con privati. Il comma 3 dell’articolo 216, cerca di mettere una pezza e stabilisce che “la sospensione delle attività sportive” disposta per il contenimento dell’emergenza sanitaria deve essere valutata “quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito”.
Rimborso abbonamenti pagati anche con emissione di voucher. In virtù dell’impossibilità di usufruire dei “contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo” a causa della sospensione dell’attività sportiva, viene riconosciuta agli interessati la facoltà, esercitabile entro 30 giorni “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, di richiedere il rimborso di quanto versato per i periodi di sosta, “allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato”. In alternativa, al gestore dell’impianto sportivo sono concessi 30 giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza per “rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva”, congelando in tal modo gli abbonamenti con fidelizzazione dei rispettivi soci e/o tesserati (comma 4).
Art. 217 – Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”
Risorse per il finanziamento dello sport. L’articolo prevede l’istituzione di un “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, sovvenzionato fino al 31 dicembre 2021 attraverso trasferimenti di quote percentuali pari allo 0,5% “del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, aggiungendo che “il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021”.
Il Decreto Rilancio rimanda poi i “criteri di gestione del fondo” ad apposito decreto, che dovrà essere emanato entro 10 giorni dall’Autorità delegata in materia di sport, “di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”.
Art. 218 – Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici
Semplificazione dei procedimenti. Derogando alla disciplina dell’ordinamento sportivo secondo l’intento di snellimento tempistico-burocratico, viene stabilita la possibilità per “federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)” di adottare “provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”.
“Con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie” che potrebbero derivare dall’adozione dei relativi provvedimenti, “la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport” , che decide in via definitiva “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti”.
“Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva” nonché quelle relative ai “provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma”.
Art. 127 – “Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Rinvio pagamenti contributivi. Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società Sportive potranno beneficiare della sospensione dal versamento di ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria fino al prossimo 30 giugno (in luogo del precedente 31 maggio), con duplice facoltà di regolarizzazione, “senza applicazione di sanzioni ed interessi”:
– pagamento unico entro il 16 settembre;
– quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali da disporre entro il lo stesso termine del 16 settembre.