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Associazioni Sportive e somministrazione di bevande ed alimenti. Una preziosa opportunità di finanziamento e servizio.

Le associazioni sportive e non (culturali, ricreative, teatrali, del tempo libero …) hanno la possibilità di somministrare alimenti o bevande a favore dei propri soci, nei locali dove vengono svolte le attività sociali. Questa possibilità sottostà all’ottenimento di specifiche autorizzazioni.

Dopo l’entrata in vigore del DPR 235/2001 si profilano due situazioni differenti:
Associazioni che aderiscono ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno (come ad esempio noi di MSP ITALIA).

– Come prima cosa occorre presentare al Comune in cui ha sede l’Associazione una DIA (denuncia di inizio attività) che sostituito la precedente richiesta di autorizzazione al Comune. Ciò offre una grande vantaggio alle associazioni che potranno iniziare immediatamente l’attività di somministrazione. Il Comune ha 60 giorni di tempo per un eventuale provvedimento di diniego alla prosecuzione dell’attività. Nella denuncia il legale rappresentante dell’associazione deve  dichiarare:
– l’ente nazionale con finalità assistenziale al quale l’Associazione è affiliata;
– il tipo di attività di somministrazione (cibo e/o bevande) che si vuole svolgere;
– l’ubicazione del locale e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
– il rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 TUIR;
– che il locale dove avverrà la somministrazione è conforme alle norme edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, con relative certificazioni, allegando copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e la pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica).
– Una volta ricevuta il Comune la trasmetterà per conoscenza alla A.S.L. competente per il parere necessario all’eventuale rilascio dell’autorizzazione di idoneità sanitaria.

Da un punto di vista fiscale, ai sensi dell’art. 148 TUIR comma 5, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è ritenuta commerciale, e quindi non tassata, a condizione che:
1) si tratti di una APS Nazionale o di una Associazione affiliata ad uno degli enti di promozione sociale nazionali riconosciuti dal Ministero degli Interni, tra i quali il Movimento Sportivo Popolare Italia;
2) l’attività di somminitrazione sia svolta presso la sede dove si svolge anche l’attività istituzionale;
3) l’attività sia strettamente complementare a quella istituzionale;
4) l’ingresso sia riservato ai soli soci e non al pubblico in genere.

MOLTO DIVERSA E’ LA SITUAZIONE per quelle associazioni sportive (e non) che non aderiscono ad alcun ente od organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno
Queste devono presentare al Comune in cui ha sede l’Associazione una domanda di AUTORIZZAZIONE allegando copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto che il Comune trasmetterà per conoscenza alla competente ASL per il parere indispensabile all’eventuale rilascio dell’autorizzazione di idoneità sanitaria. Nella domanda vanno dichiarate:
– il tipo di attività di somministrazione (alimenti e/o bevande) che si vuole svolgere;
– l’ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
– la natura non-commerciale dell’Associazione;
– che il locale dove avverrà la somministrazione è conforme alle norme edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, con relative certificazioni e la pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica).

Le tempistiche per ottenere l’AUTORIZZAZIONE vanno fino ad un massimo di 45 giorni; superato questo limite la domanda va intesa come automaticamente accolta. Pertanto nessuna attività potrà essere avviata prima della autorizzazione o della scadenza del termine di 45 giorni. Se la somministrazione sarà gestita direttamente dall’Associazione non sarà necessaria l’iscrizione al REC (Registro Esercenti il Commercio), se invece data in gestione a terzi, si. Sotto il profilo fiscale (attenzione!) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni non affiliate ad uno degli Enti di Promozione Sociale Nazionali riconosciuti dal Ministero degli Interni, come MSP ITALIA, è in ogni caso ritenuta commerciale fiscalmente rilevante

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