Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche possono definire rapporti di collaborazione con diverse figure come allenatori, istruttori, dirigenti e/o collaboratori di segreteria, a titolo oneroso o gratuito.
I compensi percepiti nell’ambito di una collaborazione fra uno dei soggetti suindicati ed una società sportiva dilettantistica non configurano un reddito tassabile e rientrano nell’ambito dei cd “redditi diversi”. In base al combinato disposto degli articoli 37 L. 342/2000 e 90 della L. 289/2002, questi compensi non rappresentano un reddito tassabile (se inferiori ai 10.000 € annui, come da modifica operata dalla Legge di Bilancio 2018. In precedenza la soglia era 7.500 €) perché non derivano da un vero e proprio rapporto di lavoro.
La legge riserva alle collaborazioni sportive autonome (che si svolgono cioè senza vincolo di subordinazione, dove, in altre parole, l’allenatore o il tecnico, può con libertà e flessibilità organizzare gli allenamenti, senza dover sottostare a direttive rigide imposte dai vertici sociali e potendo anche assumere altri incarichi presso enti o associazioni dilettantistiche diverse) un regime fiscale molto vantaggioso a condizione che la ASD o SSD sia affiliata ad una Federazione o ad un Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni.
Il contratto di collaborazione sportiva non deve prevedere vincoli o requisiti particolari. Non sussiste l’obbligo di redigere un progetto specifico e non esiste l’obbligo di sottoscrizione tra le parti. E’ prevista soltanto la comunicazione al centro per l’impiego dell’inizio e della conclusione della collaborazione.
La nota del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007 ha stabilito che dal 1 gennaio 2007 sono incluse nell’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego territorialmente competente, determinate tipologie di prestazioni, tra le quali troviamo: “prestazione sportiva, di cui all’art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289“.
Il percipiente dovrà comunicare, oltre al compenso sportivo fissato, eventuali rimborsi e premi erogati in suo favore. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che elargiscono tali premi o rimborsi spese devono rilasciare al contraente la Certificazione Unica di tutti i compensi sportivi corrisposti, entro e non oltre la data del 28 febbraio dell’anno successivo a quello nel quale sono stati fatti i pagamenti, indipendentemente dal superamento o meno della soglia dei 10.000 €. Altro obbligo a carico delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è quello di dover compilare il modello 770 (la dichiarazione dei sostituti di imposta) e di spedirlo, entro la data del 31 marzo dell’anno successivo, all’Agenzia delle Entrate, attraverso intermediari abilitati alla trasmissione telematica.
La normativa analizzata considera il compenso sportivo, nel limite dei 10.000 € annui, al pari di un indennizzo per un’attività offerta dallo sportivo, nella sua veste di tecnico, allenatore o dirigente, che non ha altro obiettivo che mantenere viva e/o trasmettere ad altri una propria passione. Pertanto, il compenso deve essere marginale e non costituire la principale fonte di sussistenza dell’allenatore o del dirigente.
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