Pochi, forse pochissimi, conoscono questo argomento. Lo scorso gennaio il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, con la circolare n. 2, ha fornito le istruzioni a tutte le Associazioni (ASD – società sportive dilettantistiche comprese) per l’attuazione degli obblighi in tema di trasparenza e pubblicità previsti dall’art. 1 commi 125 – 129 della L. n. 124 del 4 agosto 2017 (provvedimento, ripeto, per i più ignoto!)
La legge n. 124/2017, in linea col parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018, punta a realizzare un quadro di trasparenza e informazione, a favore dei cittadini, rispetto alla destinazione di risorse pubbliche in favore di associazioni ed enti.
La legge introduce l’obbligo della pubblicazione, nei propri siti o portali digitali (ade esempio la pagina facebook), dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti pubblici nel corso dell’anno solare superiori a 10.000 € (cumulativamente e non su singola erogazione).
Per le imprese l’adempimento si attua con la pubblicazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato (ove presente).
La legge 124/2017 è chiara anche sui soggetti che sono tenuti agli adempimenti in essa previsti:
1. Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
2. Imprese (tra le quali si ritengono incluse altresì le imprese sociali, le società sportive dilettantistiche nonché le cooperative sportive dilettantistiche).
Vanno resi noti, con le modalità sui indicate, “i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati“.
Nell’obbligo vanno annoverati “anche le somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo, cioè di una controprestazione“. La circolare chiarisce che “l’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (si pensi al comodato di un locale o spazio pubblico). Ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione“.
Quali sono le informazioni che vanno rese pubbliche e conoscibili:
– denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
– denominazione del soggetto erogante;
– somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
– data di incasso;
– causale.
Anche le somme percepite a titolo di cinque per mille vanno rese pubbliche.
“Spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all’attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme in esame“, in linea con il dettato dell’art. 93 co. 4 del Codice del Terzo Settore, secondo il quale le Amministrazioni dispongono i controlli necessari a verificare il corretto impiego delle risorse oltreché gli adempimenti connessi a tale utilizzo.
La nuova disciplina è da ritenersi applicabile a partire dal 2019, secondo il criterio contabile di cassa (per cui andranno pubblicate le somme incassate tra l’1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre dello stesso anno, indipendentemente dall’anno di competenza).
In caso di mancata pubblicazione è previsto l’obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute. Questo obbligo – sic – è applicabile però solamente alle imprese!!! Per tutta la vasta platea degli altri soggetti invece pare si tratti di una norma in bianco (priva di sanzione).