In relazione alle misure della cd “pace fiscale” il decreto-legge 119/2018 ha previsto la possibilità per i contribuenti di sanare le liti tributarie pendenti, in cui è parte l’Agenzia delle entrate e nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018, attraverso il versamento di un importo correlato al valore della controversia e di ammontare diverso a seconda dello stato e del grado di giudizio in cui si trova la lite (articolo 6 – vedi anche circolare n. 6/2019).
Anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche (articolo 7, comma 2, lettera b), possono accedere alla definizione agevolata “generale” disciplinata dall’articolo 6.
Chi vi può accedere
Società ed associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi che, alla data del 31 dicembre 2017, risultavano iscritte nel registro del Coni.
Per quali liti
È possibile sanare le sole liti pendenti, al 24 ottobre 2018, innanzi alle commissioni tributarie.
Per quali atti
Sono definibili le controversie relative ad avvisi di accertamento in materia di Ires e Irap riferite a periodi d’imposta in cui l’ente risultava iscritto nel registro del Coni, ad eccezione del caso in cui l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, sia superiore a 30.000 € per ciascun tributo. Il limite indicato non vale per l’Iva e, quindi, per le liti concernenti avvisi di accertamento che recuperano l’imposta sul valore aggiunto è possibile avvalersi della definizione agevolata anche per somme superiori.
Per accedere alla procedura di pacificazione fiscale è necessario presentare, entro il 31 maggio 2019, per via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
Gli importi per la definizione delle liti:
- 40% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, al 24 ottobre 2018, la lite penda in primo grado;
- 10% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018
- 50% del valore della lite e 10% delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018.
Il pagamento degli importi dovuti deve essere eseguito tramite modello F24 e può avvenire in un’unica soluzione oppure, se la somma è superiore a 1.000 euro, a rate (trimestrali di pari importo, in un numero massimo di 20).
Quando si paga
Il versamento in un’unica soluzione o della prima rata deve essere eseguito entro il 31 maggio 2019.
Le rate successive alla prima scadono il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. In questo caso sono dovuti gli interessi legali a partire dal 1° giugno 2019 e fino alla data del versamento.
La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare (o della prima rata) e con la presentazione, entro la stessa data, della domanda di accesso alla procedura. Invece, se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione dell’istanza.
Di seguito la guida completa rilasciata dalla Agenzia delle Entrate
Guida_definizione_agevolata_liti_pendenti_associazioni_sportive