Alle società e alle associazioni, iscritte nel Registro Coni, si applicano le regole previste per tutti gli altri contribuenti, con alcune particolarita relative alle somme da pagare al Fisco.
Il decreto legge 119/2018 coinvolge anche gli enti sportivi dilettantistici, riconoscendogli la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa speciale e di avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle controversie tributarie pendenti con l’Agenzia delle entrate (articolo 7).
E previsto che società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono usufruire dei vantaggi offerti dalla “dichiarazione integrativa speciale” per tutte le imposte dovute e per ciascun periodo d’imposta, nel limite complessivo di 30mila euro di imponibile annuo.
In questo caso, le regole da seguire, gli adempimenti da effettuare, i termini da rispettare e i vantaggi derivanti dall’adesione sono quelli previsti per la genericità dei contribuenti e disciplinati dall’articolo 9 del decreto.
Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche e’ data anche la possibilita di definire in via agevolata gli atti del procedimento di accertamento notificati entro il 24 ottobre 2018.
Il decreto legge 119/2018 ha previsto che, per la definizione agevolata, gli enti dilettantistici devono versare un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate (fatta eccezione per l’Iva, dovuta per intero) e al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.
Le Società e le associazioni sportive dilettantistiche possono, inoltre, definire con modalità agevolata le liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto.
In questo caso, però, sono previsti versamenti differenziati a seconda del grado di giudizio e dell’esito della eventuale pronuncia giurisdizionale resa. Più precisamente, gli enti sportivi dilettantistici devono versare:
– il 40% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, al 24 ottobre 2018, la controversia pendeva ancora in primo grado;
– il 10% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018;
– il 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018.
Non ci si puo puo avvalere della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30mila euro per ogni imposta, Ires o Irap, accertata o contestata.
In questo caso, peraltro, gli enti possono comunque avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle controversie tributarie pendenti secondo le regole previste per la generalità dei contribuenti dagli articoli 2 e 6 del decreto legge.
Infine, al pari di tutti i contribuenti, le società e le associazioni sportive dilettantistiche (iscritte nel Registro Coni) possono definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione a loro consegnati entro il 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non era stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.